• uno.uno
  • uno
  • due
  • tre
  • quattro
  • cinque

Alcuni contratti collettivi disciplinano l’erogazione di un’ulteriore mensilità retributiva, il cui periodo di maturazione non coincide con l’anno solare, come avviene per la tredicesima, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. E proprio a completamento del periodo di maturazione, o comunque entro l’inizio del periodo feriale, ne è previsto il pagamento. E’ la contrattazione collettiva a stabilire quali sono gli elementi che costituiscono base di computo per il calcolo della mensilità aggiuntiva. La quattordicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. Quando, invece, le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Qualora il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro. Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l’importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l’assenza. Ai lavoratori part-time, in ossequio al principio di non discriminazione, spetta la quattordicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato. La quattordicesima matura regolarmente anche nel caso in cui il lavoratore è collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) ad orario ridotto. Per la CIG a zero ore, che determina la totale sospensione della prestazione lavorativa, la maturazione della quattordicesima scatta soltanto se la sospensione con assenza di ore lavorate non ha durata superiore a quindici giorni nel mese.Sotto il profilo fiscale occorre ricordare che le mensilità aggiuntive non scontano detrazioni fiscali, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti nell’anno solare ai fini del conguaglio complessivo che il sostituto d’imposta opera nel mese di dicembre.

 

 

 

 

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