La Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato svolge un importante servizio alle imprese e ai lavoratori in materia giuslavoristica e si affianca alle funzioni oggi svolte in materia dall’analoga Commissione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Macerata, con uguale efficacia giuridica.
La certificazione dei contratti di lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dall’art.75 e seguenti D.Lgs. 276/2003, con l’art.1, comma 256 del legge n.266/2005, ha esteso le competenze ai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di competenza, con l’obiettivo di rafforzare le finalità dell’istituto volto a favorire l'utilizzo delle nuove forme di lavoro e ridurre il contenzioso.
Sono destinatari di certificazione tutti i contratti di lavoro e singole clausole di essi, compresa la clausola compromissoria (che consente la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto), con conseguente effetto deflativo del contenzioso in materia di lavoro.
Inoltre i contratti e le singole clausole di essi certificati producono effetti anche nei confronti dei terzi ed Autorità amministrative, ispettive e di vigilanza (INPS, INAIL, Amministrazione finanziaria, Ministero del Lavoro ecc.) con la conseguenza che nel caso di rapporti di lavoro certificati, alle autorità amministrative non è data facoltà di riqualificare motu proprio il rapporto di lavoro in maniera difforme dalle risultanze della certificazione, fatta salva una diversa qualificazione accertata però solo in sede giudiziale.
La Commissione è inoltre competente alla certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, nonché alla soluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro.
Alla Commissione sono pertanto affidate dalla legge le seguenti competenze:
- Certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
- Certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183.
- Certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
- Certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
- Esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione.
- Soluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro.
- certificazione della presenza dei requisiti di genuinità delle collaborazioni cooordinate e continuative.
- certificazione patto di demansionamento del lavoratore.
- certificazione clausole elastiche nel contratto Part-Time.
- trasmissione moduli on line per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei lavoratori.
- Ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.
PROCEDURE:
Per ottenere il procedimento di certificazione occorre presentare idonea istanza in bollo indirizzata alla Commissione (i fac-simili sono scaricabili dal sito di quest’Ordine – area Commissione di Certificazione a seconda della tipologia d certificazione che si vuole ottenere) allegando alla stessa:
- Il contratto di certificazione in cinque copie originali;
- copia della documentazione e/o autocertificazione richiesta;
- copia dei documenti di riconoscimento delle parti;
- ricevuta di versamento dei diritti di Segreteria indicando come causale: istanza certificazione ed il nome di una delle parti che richiede la certificazione, dell’importo corrispondente ai diritti di segreteria (di seguito indicati) per tipologia di certificazione.
Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione, a pena di improcedibilità:
- l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
- l’esatta indicazione del luogo ove si svolgerà il rapporto di lavoro;
- l’indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- l’allegazione del contratto (o impegno di contratto) in originale, sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse;
- la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
- la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
- l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari;
- Il versamento, a cura delle parti richiedenti, dei diritti di segreteria
- Fotocopia del versamento dei diritti di segreteria
Quanto indicato al punto f) dovrà essere documentato anche da dichiarazione autografa del datore di lavoro allegata all’istanza.
Dalla data di ricezione delle istanze decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 276/2003.
L’istanza, completa degli allegati, deve essere presentata alla Commissione, c/o gli uffici dell’Ordine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), oppure mediante consegna a mano durante l’orario di segreteria (dal martedì – ore 9,00 -12,00 ). In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.
Inoltre per facilitare l’archiviazione elettronica si invita a trasmettere l’istanza e relativi allegati (formato .doc) anche per via telematica all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..