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Con sentenza n. 5441, dello scorso 19 luglio, il Consiglio di Stato si è espresso in merito al tirocinio per l’accesso all’Albo dei Consulenti del Lavoro, affermando principi di tale valenza generale e innovativa, nell’ambito della disciplina delle professioni ordinistiche, da richiedere un’attenta lettura della decisione ed una divulgazione a tutti gli iscritti.

Il tema affrontato è quello relativo alla possibilità per i professionisti autorizzati, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 12/1979, a svolgere alcune delle attività proprie della nostra professione di formare praticanti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Nella decisione richiamata, il Consiglio di Stato afferma, per la prima volta, il principio, che ha ispirato la regolamentazione del tirocinio professionale per la nostra Categoria, della necessaria appartenenza del dante pratica e del tirocinante allo stesso Albo professionale.

Il giudice amministrativo giunge a tale conclusione a seguito di una attenta disamina, non solo delle norme e dei regolamenti che disciplinano la nostra professione ma anche attraverso una lettura sistematica dei principi ispiratori della riforma delle professioni operata nel 2011. In tale ricostruzione sistematica, il Consiglio di Stato valorizza in maniera significativa il legame deontologico che esiste tra professionista dante pratica, tirocinante e ordine professionale.

Si legge infatti nella sentenza, che l’effettivo svolgimento dell’attività formativa del tirocinio professionale “costituisce dovere deontologico sia del tirocinante, sia del professionista affidatario, entrambi soggetti al medesimo potere disciplinare degli organi territoriali e nazionali competenti”.

Si tratta di una ricostruzione che coglie l’essenza del sistema ordinistico, evidenziando, in maniera efficace, il rapporto tra tutti i soggetti impegnati nella attività di esercizio di professioni che vengono regolamentate per garantire alla collettività lo svolgimento di prestazioni adeguate alle esigenze del mercato ed idonee a tutelare la fede pubblica di coloro che si affidano a tali professionisti.

Nell’accogliere la tesi espressa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Consiglio di Stato ha disposto dunque che il tirocinio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro può essere idoneamente svolto solo presso un iscritto all’ Albo dei Consulenti del Lavoro, escludendo che la funzione di dante pratica possa essere svolta anche da quei professionisti (Commercialisti ed Avvocati) che, pur autorizzati a svolgere alcune delle attività oggetto della nostra professione, non possono qualificarsi Consulenti del Lavoro, in quanto non iscritti nel previsto Albo professionale.

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